Da admin , 7 Gennaio, 2025

05.11.2024 - vigenza del decreto direttoriale n. 583495 del 5 novembre 2024, di attuazione del comma 2 dell’articolo unico del D.M. n. 420181 del 6 settembre 2024, "misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”.


Il D.M. del 30 gennaio 2024, come modificato dal D.M. 6 settembre 2024, ha introdotto l’obbligo di autorizzazione per svolgere l’attività di pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro, prevedendo, allo stesso tempo, il divieto di detenere a bordo più di 100 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.
Con il decreto direttoriale indicato in oggetto, sono stati individuati i criteri e le modalità per ottenere l’autorizzazione di cui trattasi.

  • l’istanza in marca da bollo, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione, può essere presentata presso qualsiasi AutoritĂ  marittima indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente;
  • l’autorizzazione rilasciata dall’AutoritĂ  marittima ha validitĂ  annuale, da intendersi come il periodo che decorre dal giorno del rilascio e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo (anno solare);
  • le autorizzazioni saranno numerate progressivamente anteponendo la sigla di individuazione dell’Ufficio Marittimo e terminare con la sigla AP (es. Senigallia 2AN 0001 AP);
  • i palangari, detenuti a bordo o calati per la pesca sportiva/ricreativa devono riportare la predetta sigla su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio ovvero sul cavo principale;
  • le targhette devono possedere le seguenti caratteristiche:
    • essere composte da materiale inalterabile;
    • essere saldamente fissate all’attrezzo;
    • misurare almeno 65 mm di larghezza e  almeno 75 mm di lunghezza.

In allegato i decreti ed il facsimile del modello di domanda

Il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ  alimentare e delle foreste,  registrato dall' Ufficio centrale di bilancio al n.121 del 27.2.2024 e dalla Corte dei Conti al n. 305 del 28/2/2024, disciplina la pesca sportiva con palamito, di qualsiasi tipologia, con le seguenti limitazioni: 

"Art. 1 - (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica all’attività di pesca sportiva e ricreativa con il palangaro di cui all’articolo 6 (Pesca non professionale) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 2 - (Limitazioni all’uso degli attrezzi di pesca)
1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unitĂ  da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
3. A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
4. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa."