Normativa sulla pesca
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. (vedi l'ultima versione aggiornata sul portale normattiva.it)
CLASSI DI PESCA
La pesca sportiva è l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca.
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalitĂ stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto si osservano le altre disposizioni sulla pesca in quanto applicabili (Art.137).
ATTREZZI INDIVIDUALI E NON INDIVIDUALI CONSENTITI PER LA PESCA SPORTIVA
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
- coppo o bilancia;
- giacchio o rezzaglio o sparviero;
- lenze fisse quali canne a non piĂą di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piĂą di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
- lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- parangali fissi o derivanti, nasse. (Art.138).
NORMA DI COMPORTAMENTO
E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale. (Art.139)
LIMITAZIONE D’USO DEGLI ATTREZZI
L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni;
- non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
- non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
- non possono essere usate piĂą di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
- il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 100 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo (modifica n. 420181 MIPAF - 06.09.2024 al decreto ministeriale MIPAF n. 45439 del 30 gennaio 2024);
- non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piĂą di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (Art.140)
LIMITAZIONE DI CATTURA
II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142)
Nota: vedi anche il D.M: 27 luglio 2000
MEZZI NAUTICI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA
Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143).
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva, salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, sono subordinate all’approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall’art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive. (Art.144)
SEGNALAZIONE DEGLI ATTREZZI CON AMI
I parangali debbono debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piĂą di 500 metri.
Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. (Art.116).
DIVIETO DELL’USO DEI PALANGARI PER LA PESCA SPORTIVA DEI PESCI SPADA
La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti. (D.M. 7 agosto 1992)
LIMITAZIONI PER LA PESCA SPORTIVA DEL TONNO ROSSO
(D.M. 27 luglio 2000)
L’esercizio della pesca sportiva del tonno è consentita esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la direzione generale della pesca e dell’acquacoltura.
Saranno iscritti nell’elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari, direttamente o per il tramite delle associazioni nazionali di pesca sportiva, presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali – direzione generale della pesca e dell’acquacoltura – entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
La pesca sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell’elenco di cui al comma 1, è consentita nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.
Fermi restando i divieti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiore ai 6,4 chilogrammi,la cattura massima settimanale consentita è pari a un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell’elenco di cui al comma 1. Tale limite di cattura massima settimanale non si applica alle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle associazioni nazionali di pesca sportiva alla direzione generale della pesca e dell’acquacoltura.
I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in Capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1999 secondo le modalitĂ prescritte dal medesimo decreto (Art.5)
Tutte le altre catture di tonno rosso non regolate dal presente decreto sono vietate (Art.6)
ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA SPORTIVA
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. (Art.128 bis)
LIMITAZIONI PER LA PESCA SUBACQUEA
L’esercizio della pesca subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
- in zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del dipartimento marittimo;
- dal tramonto al sorgere del sole (Art.129)
NORME AGGIUNTIVE SULLA PESCA SUBACQUEA
Un decreto del ministro della marina mercantile del giugno 1987 ha dettato le seguenti ulteriori prescrizioni:
E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, per ogni mezzo nautico,di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per la pesca subacquea. ( D.M.1 giugno 1987)
Novellame
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono. (ART 86)
LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI
Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto nell’art.93, quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata. (Art 87)
– Acciuga cm 9
– Alalonga cm 40
– Anguilla cm 25
– Cefalo cm 20
– Cernia cm 45
– Go cm 12
– Merluzzo o Nasello cm 11
– Orata cm 20
– Pagello cm 12
– Pagro cm 18
– Palamita cm 25
– Passera pianuzza cm 15
– Pesce spada cm 120 (escluso il rostro)
– Rospo cm 30
– Sarago cm 15
– Sgombro cm 18
– Sogliola cm 15
– Spigola cm 23
– Storione cm 60
– Storione ladano cm 100
– Suro cm 12
– Tonnetto alletterato cm 30
– Tonno (Thunnus Thynnus) cm 70
– Triglia cm 9
LUNGHEZZA MINIMA DEI CROSTACEI
Si considerano crostacei allo stato giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti. (Art.88)
– Aragosta cm 30
– Astice cm 30
– Scampo cm 7
Comunicazione di esercizio all'attivitĂ di pesca sportiva in mare
visita il sito ufficiale del "Ministero dell'agricoltura,
della sovranitĂ alimentare e delle foreste" per accedere alla pagina del censimento della pesca sportiva in mare
Documenti utili e principali fonti normative
Breve guida a cura del Centro Italiano Ricerca e Studi per la Pesca (aggiornata 2012)
NORMATIVA EUROPEA
- Regolamento (CE) 1967/2006 detto "Regolamento Mediterraneo"
- Regolamento (CE) 302/2009 detto -Piano di ricostituzione del tonno rosso"
- Regolamento (CE) 1224/2009 detto "Regolamento controllo”
- Direttiva 1992/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992 attuata dal D.P.R. 8/9/1997 n. 357
- Convenzione di Berna — ratificata dalla Legge 503/1981
NORMATIVA NAZIONALE
- D.lgs. 26/5/2004 n. 153 Attuazione della legge 7/3/2003 in materia di pesca marittima
- D.lgs. 9/1/2012 n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
- D.P.R. 1639/1968 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima
- D.M. 1/6/1987 n. 249 Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei
- D.M. 30/3/1990 Misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti
- D.M. 2/01/1995 Disciplina della pesca del riccio di mare
- D.M. 30/11/1996 Disciplina della pesca di lumachine di mare
- D.M. 10/4/1997 Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi
- D.M. 6/12/2010 per la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare
- Circolare 6227201 Ministero Marina Mercantile del 23/7/1987 che chiarisce alcuni punti del decreto 249/87 sulla pesca subacquea
- Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 12780 del 15/6/2010 Disciplina della dilettantistica del tonno rosso
- Circolare MIPAAF-DG pesca n. 8664 del 23/3/2012 Disciplina della pesca dilettantistica del pesce spada