06.09.2024 - uscito nuovo decreto di modifica parziale, con oggetto: “Modifica del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 recante Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”
Il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, registrato dall' Ufficio centrale di bilancio al n.121 del 27.2.2024 e dalla Corte dei Conti al n. 305 del 28/2/2024, disciplina la pesca sportiva con palamito, di qualsiasi tipologia, con le seguenti limitazioni:
"Art. 1 - (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica all’attività di pesca sportiva e ricreativa con il palangaro di cui all’articolo 6 (Pesca non professionale) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Art. 2 - (Limitazioni all’uso degli attrezzi di pesca)
1. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
3. A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
4. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa."